DIRITTI IN PILLOLE - Il diritto di assemblea
Tale
diritto non è piovuto dal cielo per grazia ricevuta, ma
conquistato con dure lotte nel tempo e solo dopo quelle del 1969 è
stato introdotto nel contratto collettivo nazionale di lavoro dei
lavoratori metalmeccanici dell’industria privata.
Questo
diritto, sancito dalla legge 300/70 (meglio nota come “Statuto
dei diritti dei lavoratori”), è il punto di approdo
al quale i lavoratori sono giunti dopo aver vinto tante resistenze
padronali nel tempo. Dal passa parola nei tempi bui, alla
comunicazione sindacale durante la pausa per la refezione (ci
sono testimonianze di riunioni assembleari, nei primi anni ’60,
nell’intervallo per la refezione in ALENIA e comunicazioni di
natura sindacale fatte da rappresentanti dei lavoratori al punto
radio dell’azienda, la cui voce raggiungeva i lavoratori in mensa),
alla riunione dei lavoratori in azienda fuori dell’orario di
lavoro, all’accordo di far partecipare nei locali a disposizione
della commissione interna i dirigenti sindacali (a metà
anni ’60 in Olivetti fu consentito l’ingresso di dirigenti
sindacali esterni nel locale messo a disposizione dall’azienda per
la commissione interna).
Le
accresciute esigenze di sviluppare la partecipazione dei lavoratori
ai problemi sindacali e del lavoro hanno portato a forzare le
resistenze del padronato all’ingresso dei dirigenti sindacali
all’interno dei luoghi di lavoro: il fatto che un dirigente
sindacale potesse parlare ai lavoratori all’interno dei luoghi di
lavoro, senza l’autorizzazione dell’ imprenditore, veniva
considerato quale reato di violazione di domicilio. Le
pressioni fatte dai lavoratori organizzati in sindacato prima e la
contrattazione collettiva dopo hanno permesso di accedere con tappe
successive al diritto di assemblea. Dal diritto contrattuale di
riunione di lavoratori da tenersi dalla commissione interna
nell’ambito dello stabilimento a quello di riunione con la
partecipazione dei dirigenti sindacali in ambienti messi a
disposizione dell’azienda fuori dell’orario di lavoro.
Emblematica
e significativa è
stata nel 1969 l’esperienza verificatasi alla FATME , azienda
metalmeccanica di Roma, quando durante uno sciopero , i lavoratori
sono usciti a prelevare ai cancelli il dirigente sindacale Bruno
Trentin per portarlo all’interno dell’azienda per fare
l’assemblea durante lo sciopero, affrontando il rischio di denuncia
per violazione di domicilio.
Sono seguite prime esperienze di assemblee fuori dell’orario di
lavoro, effettuate all’interno dei luoghi di lavoro e con il
contratto collettivo nazionale di lavoro dell’8 gennaio 1970 dei
metalmeccanici (Industria metalmeccanica privata) viene normato il
diritto di Assemblea che precorre l’art. 20 della legge 300 del 20
maggio 1970 sopra citata.
di Antonio Fragnelli